L’Ufficio Legale segnala un’importante novità, che interessa direttamente gli Enti ecclesiastici e la costituzione di un ramo, iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», all’art. 66 (clicca qui per scaricarne la versione integrale) inserisce importanti novità al Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e al decreto sull’impresa sociale (d.lgs. 112/2017).
Esso stabilisce che i beni che compongono il patrimonio destinato siano indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato, e che per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di interesse generale e alle attività diverse, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondano nei limiti del patrimonio destinato. Inoltre, si precisa che gli altri creditori dell’ente religioso civilmente riconosciuto non possano far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle richiamate attività. In tal modo viene riconosciuta ai rami degli enti religiosi una piena autonomia patrimoniale.
Si fa presente anche la possibilità per gli enti religiosi civilmente riconosciuti iscritti nel registro del terzo settore di svolgere, oltre alle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche le attività diverse di cui all’art. 6 dello stesso decreto, come tutti gli altri enti del terzo settore.